Bonus verde 2021 – indice:
L’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 205/2017, come modificata dalla legge di bilancio per il 2021, recita:
“Per l’anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili“.
La norma ha introdotto il cosiddetto “bonus verde” per agevolare i contribuenti persone fisiche soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche che eseguono determinati interventi di sistemazione a verde sugli edifici.
Cos’è il bonus verde 2021
Il bonus verde è un’agevolazione fiscale introdotta con la legge di bilancio per il 2018 e prorogata per gli anni successivi dalle leggi di bilancio per gli anni seguenti. La legge di bilancio per il 2021 infatti ha previsto tale agevolazione anche per l’anno in corso.
L’agevolazione fiscale consiste in uno sconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche pari ad una percentuale della spese sostenute per interventi che riguardano le aree verdi degli edifici. Per sconto sull’imposta si intende che una volta calcolata l’imposta si toglie all’importo risultante l’ammontare del risultato ottenuto applicando un’aliquota all’importo delle spese sostenute. L’amministrazione finanziaria, come si vedrà, prevede dei limiti di fruizione dell’agevolazione ovvero determina quali sono gli interventi su cui è possibile usufruire dell’agevolazione e i soggetti beneficiari.
Come funziona il bonus verde 2021
Come si accennava poco fa il bonus verde si calcola applicando alle spese sostenute per determinati interventi su aree verdi degli edifici un’aliquota di detrazione pari al 36%. L’Agenzia delle entrate prevede che il limite massimo su cui è possibile calcolare la detrazione per ciascun immobile su cui vengono eseguiti i lavori è pari a 5000 euro. L’importo massimo detraibile ad immobile pertanto sarà di 1800 euro. La detrazione può essere riconosciuta su più immobili.
L’Agenzia delle entrate stabilisce altresì che tale detrazione può essere goduta suddividendola in 10 quote annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e per quelli successivi.
Possono essere ricomprese nella base di calcolo della detrazione soltanto le spese sostenute tramite pagamenti tracciabili.
La detrazione è ridotta del 50% se le spese sono sostenute per interventi eseguiti su immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo all’esercizio dell’arte o della professione o di un’attività commerciale.
Chi può richiederlo
Come per ogni agevolazione fiscale il legislatore prevede un’ambito di applicazione soggettivo ed uno oggettivo.
Per quanto riguarda quello soggettivo presupposto per poter richiedere l’agevolazione è:
- possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi;
- aver sostenuto le spese.
Per quali interventi
Presupposto oggettivo invece sono gli interventi per i quali è possibile fruire dell’agevolazione ovvero:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare esplicativa n. 8/2019 “sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell’area a verde o nel radicale rinnovamento dell’esistente“.
Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo.
Con riguardo alla realizzazione di fioriere e all’allestimento a verde di balconi e terrazzi l’Agenzia delle entrate con circolare n. 13/E/2019 ha precisato che tali interventi sono è agevolabili solo se permanenti e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Sono da ricomprendersi nell’imponibile di calcolo dell’agevolazione le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi suddetti. Lo stabilisce il comma 14 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del bonus i lavori eseguiti in economia e i lavori di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti che non comporta un intervento innovativo o modificativo.
Il bonus verde 2021 nei condominii
Il bonus verde può essere usufruito anche per il condominio.
Il comma 13 della legge di bilancio per il 2018 estende infatti l’applicazione del bonus verde alle “spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo”.
In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota di spesa a lui imputabile. La norma tuttavia prevede l’ulteriore condizione che l’importo della spesa imputabile a ciascun condomino sia stata effettivamente versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il singolo condomino tuttavia può usufruire della detrazione anche per interventi di sistemazione a verde effettuati sulla propria unità abitativa facente parte del condominio a prescindere da quella fruita per gli interventi sulle parti comuni.
Bonus verde 2021: come richiederlo
La fruizione della detrazione dev’essere richiesta dal contribuente persona fisica in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine devono essere conservati una serie di documenti quali:
- fatture o ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa e la riconducibilità ad interventi agevolabili;
- i documenti di tracciamento dei pagamenti avvenuti con ad esempio bonifico bancario o assegno;
- l’autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
- la dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Tale dichiarazione inoltre deve certificare l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Novità 2021
Non sono state introdotte novità sul bonus verde nel 2021. Semplicemente la misura, introdotta nel 2018 e prorogata per gli anni 2019 e 2020 è stata estesa anche al 2021.