Le autorizzazioni per capannoni e coperture mobili – indice:
La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di capannoni e coperture mobili possono essere iniziate, nella maggior parte dei casi, soltanto dopo l’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. È bene pertanto sapere innanzitutto quando, ai sensi della legge, si è di fronte ad una costruzione, ad una ristrutturazione o alla manutenzione dell’edificio. Il passo successivo è capire quali autorizzazioni servono per poter procedere con i lavori. In questa breve guida si fa chiarezza su questi aspetti e si illustra la disciplina dei provvedimenti amministrativi necessari. Per farlo ci si addentrerà necessariamente nel mondo dell’edilizia.
Costruzione, ristrutturazione, manutenzione e le autorizzazioni per capannoni e coperture mobili
A seconda dell’intervento che si deve eseguire la legge subordina l’inizio dei lavori all’ottenimento di determinate autorizzazioni. Bisogna pertanto prestare attenzione alle definizioni contenute nel Testo Unico Edilizia di costruzione, manutenzione e ristrutturazione per individuare di fronte a quale ci si trova.
Interventi di nuova costruzione
Se si è in procinto di costruire un capannone, ad esempio, si tratterà di un intervento che va a modificare il territorio su cui si eseguono i lavori e pertanto sarà necessaria un certo tipo di autorizzazione. Il Testo unico Edilizia parla infatti di “interventi di nuova costruzione” e considera tali “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio…”.
L’autorizzazione necessaria tuttavia sarà a sua volta diversa a seconda che il capannone sia installato durevolmente sul territorio oppure in maniera temporanea.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
La ristrutturazione e la manutenzione invece trovano diversa definizione sempre nel Testo Unico Edilizia ed hanno di recente subito delle modifiche ad opera degli ultimi interventi normativi del 2020. Per essere più precisi si distingue tra ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria infatti, come si vedrà, non rileva ai fini burocratici: si possono eseguire opere di manutenzione ordinaria infatti senza ottenere alcun permesso.
Le definizioni di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sono state, come si diceva poco fa, modificate in parte quest’anno con il Decreto Semplificazioni.
Ai sensi del Testo Unico Edilizia attualmente vigente dunque si intendono manutenzione straordinaria tutte “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico”.
La manutenzione ordinaria invece è definita come “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
La ristrutturazione edilizia
Si ha invece ristrutturazione edilizia quando vengono effettuati “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Il Testo Unico prosegue affermando che “Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
La Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A)
Fra i titoli abilitativi previsti dal Testo Unico Edilizia si trova la S.C.I.A ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività. Tale autorizzazione amministrativa è necessaria per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Si tratta di un adempimento burocratico più snello rispetto al permesso di costruire che richiede:
- l’allegazione delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici;
- una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e degli opportuni elaborati progettuali;
- l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori;
- l’indicazione della data di ultimazione dei lavori.
Qualora pertanto sul capannone si eseguano interventi di manutenzione straordinaria ovvero di ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico Edilizia sarà necessaria soltanto la S.C.I.A. È inoltre necessaria quando si vuole mutare la destinazione d’uso del capannone, ad esempio da commerciale ad abitativo.
Si informa infine che la S.C.I.A, nella maggior parte dei casi, ha sostituito la D.I.A, di cui si tratterà a breve. Quest’ultima infatti è ancora esistente.
Le autorizzazioni per capannoni e coperture mobili: il permesso di costruire
Introdotto con l’ultima versione del Testo Unico Edilizia e modificatane in parte la disciplina con il Decreto Semplificazioni, si tratta di un’autorizzazione amministrativa che concede il Comune dove avviene la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Il suo rilascio avviene in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Per quanto riguarda i capannoni il permesso di costruire è necessario quando l’installazione dell’immobile avviene in maniera durevole determinando una modifica del territorio circostante. Siamo nel caso dunque della costruzione del capannone.
Quando non c’è bisogno del permesso di costruire
L’installazione di strutture mobili dei capannoni, chiamate appunto coperture mobili, non è subordinata al rilascio del permesso di costruire. Si tratta tuttavia di un caso in cui è necessaria la S.C.I.A.
L’intervento sull’immobile e sul territorio che si realizza con l’installazione di una copertura mobile infatti non integra un “intervento di nuova costruzione” ai sensi del Testo Unico Edilizia.
Ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 306/2017 in cui si legge, con riferimento ad una copertura mobile, che: “la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.
La Denuncia di inizio attività (D.I.A)
Come si diceva sopra, la D.I.A o Denuncia di inizio attività è stata sostituita, in parte dal 2010, ed in modo ancora più netto dal 2016, dalla S.C.I.A. La D.I.A tuttavia esiste ancora per determinati tipi di interventi.
La sua funzione era quella di consentire le attività di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici. Proprio quegli interventi la cui esecuzione è oggi concessa con la S.C.I.A.
La D.I.A sussiste ancora nei casi in cui non è necessario il permesso di costruire ma non è sufficiente la S.C.I.A. Si tratta ad esempio dell’installazione di coperture mobili quando ci sono vincoli paesaggistici.
Come la S.C.IA. anche la D.I.A dev’essere richiesta al competente ufficio comunale.
Conclusioni: quali autorizzazioni per capannoni e coperture mobili servono
Ricapitolando quali autorizzazioni per capannoni e coperture mobili sono necessarie per iniziare un’attività di costruzione, manutenzione o restauro edilizio si può affermare che:
- per quanto riguarda i capannoni, in caso di costruzione è necessario il permesso di costruire oltre alla S.C.I.A. Nel caso in cui invece si proceda soltanto ad una ristrutturazione o manutenzione è necessaria solo la S.C.I.A;
- per l’installazione di coperture mobili è necessaria solo la S.C.I.A;
- in alcune ipotesi è necessaria ancora la D.I.A.