Il sismabonus per capannoni industriali – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Per quali spese
- Chi può richiederlo
- Le alternative alla detrazione
- Sismabonus al 110%
Il Veneto non è una regione a rischio sismico ma confina con delle regioni che lo sono quali il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Ci sono poi molte altre zone d’Italia soggette al rischio sismico che portano ad affermare come l’Italia sia tra i paesi a più alto rischio sismico in Europa soprattutto negli ultimi anni. L’evento sismico ha creato in passato notevoli danni alle strutture prefabbricate in Italia e soprattutto ai capannoni industriali. In particolare a quelli in calcestruzzo, oramai una tipologia residuale, e a quelli in cemento armato. Per questo ha una grande rilevanza sulla struttura prefabbricata il materiale con cui è costruita: come detto nel precedente intervento sui capannoni prefabbricati industriali i diversi materiali hanno più o meno proprietà antisismiche.
Fino al 2003 le strutture prefabbricate in Italia presenti soprattutto nelle zone del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna per la grande capacità produttiva erano completamente inadeguate al sostenimento delle forze sismiche. A seguito poi delle catastrofi verificatesi nel 2012 in Emilia Romagna e Abruzzo si sono susseguiti una serie di interventi legislativi volti alla promozione del miglioramento di tali strutture. Tra le varie misure, in ambito fiscale, vige ormai da lungo tempo il sismabonus, attivo dal 2013 e ancora oggi per il biennio 2020-2021.
Cos’è il sismabonus per i capannoni industriali
Partendo dalle origini il sisma bonus è stato introdotto dal decreto legge 63/2013, comma 1-bis. Nella norma si legge che:
“Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”.
Il legislatore in un primo momento aveva escluso dall’agevolazione gli interventi nelle zone a rischio di “terzo livello”. Ha provveduto poi ad estenderla anche a quest’ultime inserendo il comma 1-ter il quale afferma “A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3…”.
Si tratta di una misura volta ad incentivare la riduzione del rischio sismico tramite la possibilità di detrarre le spese di intervento dall’Irpef e dal’Ires dovute all’amministrazione finanziaria.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che tale misura riguarda sia gli immobili abitativi che quelli destinati ad uso produttivo. L’agevolazione pertanto può essere fruita anche per gli interventi eseguiti sui capannoni industriali.
Come funziona il sismabonus per i capannoni industriali
A partire dal 2017 sono state ridefinite le regole di fruizione dell’agevolazione valide fino al 2021. La detrazione spettante ai sensi del decreto legge 63/2013 tuttavia può essere pari a:
- 50% qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici non raggiungano i requisiti per ottenere le maggiori detrazioni successivamente esposte;
- 70% quando gli interventi comportano una riduzione del rischio sismico consistente nel passaggio da una classe di rischio superiore a quella inferiore;
- 80% se la riduzione del rischio è maggiore ovvero comporta il passaggio a due classi di rischio inferiori rispetto a quella di partenza.
L’ammontare complessivo su cui si calcola la detrazione è fissato dalla legge in 96.000 euro per ogni anno. Sull’importo relativo al tetto di spesa tuttavia l’agenzia delle entrate ha specificato che:
“Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico”.
L’importo complessivo della detrazione spettante dev’essere tuttavia fruito in 5 anni a partire da quello che dà diritto alla detrazione. Per ciascun anno pertanto competerà una quota di detrazione che è uguale per ciascun anno.
Quali spese sono comprese nella detrazione
Il diritto alle percentuali di detrazione sopra indicate spetta principalmente per le spese di sostenimento dei lavori. Ci sono tuttavia una serie di spese collaterali come ad esempio:
- quelle che servono ad individuare a quale rischio sismico è sottoposto un immobile e che richiedono pertanto la consulenza di un tecnico abilitato;
- le spese relative alla fase in cui si progettano i lavori;
- costi amministrativi per le pratiche burocratiche;
- altre consulenze e perizie.
Anche queste spese aggiuntive sono ricomprese nella detrazione del sisma bonus per i capannoni industriali.
Chi può richiedere il sismabonus per i capannoni industriali e come
I soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del sisma bonus sono sia le persone fisiche e giuridiche che scontano l’Irpef, sia le società e gli altri enti che scontano l’Ires.
Per poter fare domanda di sisma bonus le spese per la riduzione del rischio antisismico devono essere sostenute con bonifico. La domanda viene presentata mediante l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi.
Sembra scontato ma per poter chiedere l’agevolazione il capannone deve trovarsi in una delle zone a rischio sismico. Come individuate, si intende, nella classificazione sismica delle regioni d’Italia.
I lavori di riduzione del rischio sismico devono essere effettuati e pagati entro il 2021.
Le alternative alla detrazione
Dall’emanazione del Decreto Rilancio, n 34/2020, è possibile fruire del sismabonus per i capannoni industriali, in alternativa alla detrazione d’imposta, con la cessione del credito o lo sconto in fattura. Nella pratica, chi commissiona i lavori può, se sussistono determinate condizioni:
- cedere il credito ad un istituto finanziario;
- ottenere uno sconto diretto nella fattura dell’impresa che ha effettuato i lavori.
Il sismabonus per i capannoni industriali al 110%
Il decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un’altra e più recente nuova agevolazione fiscale riguardante gli interventi per rischio sismico: il Superbonus 110%. La norma prevede che per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, è riconosciuta una detrazione pari al 110%. Le spese sostenute devono riguardare gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.
La detrazione al 110% è prevista, oltre che per i lavori di riduzione del rischio sismico, per la predisposizione di sistemi di monitoraggio continuo del rischio sismico. Si può fruire dell’agevolazione con riferimento a quest’ultimi però soltanto qualora siano effettuati insieme ad un intervento antisismico.
Anche in questo caso, usufruendo del bonus al 110%, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.